Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.
      Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».